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Pec non non valida o inattiva: non necessario un secondo invio

In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, qualora  l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni.
Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.

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