La notifica, ricordano inoltre i giudici, rappresenta una condizione di efficacia dell’atto, di conseguenza un’eventuale irregolarità diventa irrilevante nel momento in cui lo scopo è stato raggiunto.
Il contribuente che lascia scadere i termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l’impugnazione della successiva cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025.